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Codice deontologico

II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti della Società Italiana di Radionica e Radiestesia devono attenersi nell’esercizio della propria professione. Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

Art. 1 – Accettazione

Il socio professionista in possesso dell’attestato di qualificazione professionale del servizio erogato, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico. Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci professionisti. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 2 – Principi Etici

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, della dignità e della responsabilità, della competenza. Adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico. Non fa diagnosi ma analisi energetiche e non cura malattie ma opera riequilibrando le trame energetiche/informative che sottendono la materia secondo i principi riconosciuti dalle filosofie orientali; non prescrive medicine o rimedi e collabora con i rappresentanti della Medicina Ufficiale,  integrandola con le loro competenze olistiche al fine di promuovere il benessere globale delle persona/animale. Sempre consiglierà al suo cliente di farsi seguire da un medico, fare le analisi/visite specialistiche adeguate e mai lo sconsiglierà in merito.

Non fa distinzioni di provenienza, simpatia, etnia, sesso, orientamento sessuale, credenze religiose o disabilità. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti. Si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza, riconoscendo, rispettando e difendendo l’alto valore della vita, consapevole che l’individuo deve essere considerato nella sua globalità di corpo, mente e spirito.

Art. 5 – Presa in Carico

Il socio professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali, interferendo con le prestazioni professionali, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Art. 6 – Correttezza Professionale

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Art. 7 – Segreto Professionale

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 8 – Rapporto con i Colleghi

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza. Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 9 – Esercizio della propria attività professionale

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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